Se un salariato percepisce un salario annuale soggetto all'AVS (incl. La gratifica e il 13° salario) superiore a CHF 22'050.00, il suo datore di lavoro deve assicurarlo presso una cassa pensione (stato 2023).
Se un dipendente lavora per meno di un anno da un datore di lavoro e se l'entrata o l'uscita ha luogo nel corso dell'anno, allora il salario vale come quello annuale che avrebbe realizzato se avesse lavorato un anno completo. Per esempio, se una persona è impiegata per sei mesi e guadagna CHF 15'000 durante questo periodo, deve essere dichiarata alla cassa pensione perché si stima che il suo salario annuale ammonterebbe a CHF 30'000.
L'entrata nella cassa pensione avviene dall'inizio del rapporto di lavoro, al più tardi al 1° gennaio dell'anno in cui la persona compie 18 anni.
Fino al 31 dicembre che segue il suo ventiquattresimo compleanno, la persona è assicurata unicamente per i rischi di decesso e d'invalidità conformemente alla legge (assicurazione dei rischi). A partire dal 1° gennaio del suo 25° compleanno, la persona comincia il suo risparmio di vecchiaia. Da questo momento, la persona continua a pagare i contributi della cassa pensione per l'assicurazione dei rischi di decesso e d'invalidità e risparmi inoltre per il periodo dopo il pensionamento.
Obbligo assicurativo:
Gli importi limit attuali
2024 | 2023 | ||
Soglia d'entrata * | CHF | 22'050.00 | 22'050.00 |
Deduzione di coordinamento | CHF | 25'725.00 | 25'725.00 |
Salario AVS massimo soggetto alla LPP | CHF | 88'200.00 | 88'200.00 |
Salario coordinato massimo | CHF | 62'475.00 | 62'475.00 |
Salario coordinato minimo | CHF | 3'675.00 | 3'675.00 |
* Se il piano di previdenza tiene conto del grado di occupazione (piano Flex), la soglia d’ingresso è di CHF 12’000.00.
Vi informeremo volentieri telefonicamente per quanto concerne le eccezioni (persone con più rapporti di lavoro, contratto di lavoro limitato, congedo di maternità ecc.).