L'indennità di maternità ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima del parto, tuttavia al massimo CHF 220.00 al giorno (dal 1° gennaio 2023). La cassa di compensazione paga l'indennità di maternità come un'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera inizia dal giorno della nascita del figlio e continua automaticamente per 98 giorni o 14 settimane.
Se il datore di lavoro continua a pagare alle madri il salario per la durata del diritto, la cassa di compensazione paga l'indennità di maternità al datore di lavoro.
Troverete ulteriori informazioni sul Foglio d'istruzioni 6.02 del Centro d'informazioni della Confederazione.
La lavoratrice compila il modulo di richiesta per l’indennità di maternità , allega una copia del certificato di nascita e lo inoltra al suo datore di lavoro. Questo completa il modulo e lo invia alla cassa di compensazione.
I lavoratori indipendenti inviano il modulo, una copia del certificato di nascita e una copia del bilancio e del conto economico dell’anno precedente (chiusura contabile) direttamente alla cassa di compensazione.
Casi speciali
L'indennità di maternità riscossa invece del salario viene considerata come reddito. Per questo a norma di legge sottostà al versamento dei corrispondenti contributi.
Se il datore di lavoro paga il salario o l'indennità di maternità alla madre, deve essere registrato sul foglio di salario.
Se la cassa di compensazione paga l'indennità di maternità direttamente alla madre, l'indennità non dev'essere registrata sul foglio di salario.